Art. 7.
(Abolizione dell'imposta sul valore aggiunto).

      1. Al fine di valorizzare la produzione locale di qualità e di garantire il suo sviluppo all'interno di un filiera corta, è abolita l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sui prodotti venduti direttamente dalle aziende agricole in regime di produzione biologica.
      2. Allo scopo di rafforzare la filiera corta e il consumo locale dei prodotti biologici di qualità, è abolita l'IVA sui

 

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prodotti biologici venduti nelle mense scolastiche e ai soggetti della ristorazione privata locale.
      3. È abolita l'IVA sui prodotti biologici delle aziende agricole in regime di produzione biologica associate in gruppi di offerta o costituenti un rapporto commerciale con un gruppo d'acquisto.